Un subappaltatore rivendicava la natura di credito prededucibile per le sue prestazioni verso un appaltatore in concordato preventivo, sostenendo che il suo pagamento fosse essenziale per sbloccare i pagamenti del committente. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che la norma che condiziona il pagamento dell'appaltatore a quello del subappaltatore non conferisce automaticamente un privilegio. La Corte ha ribadito che la prededuzione funzionale richiede un nesso di stretta e necessaria inerenza con la conservazione del patrimonio aziendale, assente nel caso di specie.
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