Un'Azienda Fornitrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda Ricorrente per il saldo di una fornitura di calcestruzzo. L'Azienda Ricorrente, opponendosi, ha inizialmente sostenuto di aver pagato. Successivamente, ha introdotto una nuova difesa, affermando di non aver mai ricevuto il cemento. I giudici di merito hanno ritenuto questa una mutatio libelli (modifica radicale della domanda giudiziale) tardiva e inammissibile. La Cassazione ha invece stabilito che non si trattava di una nuova domanda, ma di una legittima modifica della linea difensiva, consentita dall'articolo 183 c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso dell'Azienda Ricorrente e rinviato la causa per una nuova valutazione.
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