La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18714/2025, chiarisce aspetti fondamentali in materia di transfer pricing. Il caso riguarda una stabile organizzazione italiana che aveva effettuato un ingente storno contabile per adeguare la propria redditività a presunti valori di mercato. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato l'operazione, riprendendo a tassazione l'importo per violazione delle norme sul transfer pricing. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che l'onere di provare la congruità dei prezzi infragruppo grava sul contribuente. La mancata presentazione di documenti giustificativi richiesti in fase di verifica comporta una preclusione processuale, impedendone l'utilizzo in giudizio.
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