Un Sindaco di una società impugna indirettamente una delibera assembleare di revoca, chiedendo in via principale la legittimità della delibera e in via subordinata il risarcimento dei danni. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore non ripropone la domanda principale, concentrandosi solo sul risarcimento. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, ritenendo che tale condotta costituisse una mutatio libelli (mutamento inammissibile della domanda). La Cassazione accoglie il ricorso del Sindaco, stabilendo che l'abbandono della domanda principale per concentrarsi su quella subordinata non viola le regole processuali, ma rientra nella discrezionalità tecnica del difensore. La sentenza viene cassata con rinvio.
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