Una società di gestione crediti avvia un'esecuzione immobiliare contro terzi acquirenti di alcuni appartamenti. Questi si oppongono, sostenendo l'insussistenza del credito. La Corte d'Appello accoglie la loro tesi, ritenendo incerto l'ammontare del debito a seguito del concordato fallimentare della società costruttrice originaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d'Appello, infatti, non aveva considerato le prove documentali (come le note conclusive) che specificavano la percentuale di soddisfacimento del credito nel concordato (1%) e l'importo esatto ammesso al passivo. La Cassazione ribadisce che il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi fattuali decisivi emersi in giudizio prima di poter dichiarare l'incertezza del credito.
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