La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello a carico di un imputato che contestava la determinazione della pena. Il ricorrente lamentava una mancata valutazione della propria collaborazione processuale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché basato su motivi generici e non in grado di scalfire la motivazione della Corte d'Appello. I giudici di merito avevano correttamente applicato i criteri dell'Art. 133 c.p., valorizzando la gravità delle modalità dell'azione, l'intensità del dolo e i numerosi precedenti penali specifici del soggetto. Oltre alla conferma della pena, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per aver presentato un ricorso manifestamente infondato.
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