Una società ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che le cartelle di pagamento sottostanti fossero state dichiarate inesistenti da una precedente sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la precedente decisione era meramente processuale, basata sulla mancata prova della notifica, e non costituiva un giudicato esterno che accertasse in modo definitivo l'inesistenza del debito. Di conseguenza, l'ente di riscossione poteva legittimamente riproporre la questione in un nuovo giudizio, fornendo la documentazione necessaria.
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