La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4523/2023, ha stabilito che una Azienda Sanitaria Locale non può procedere alla riduzione unilaterale del compenso di un medico convenzionato, anche se motivata da esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il rapporto, regolato da contrattazione collettiva, ha natura privatistica e non consente l'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che le modifiche economiche devono avvenire tramite rinegoziazione e non con atti unilaterali.
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