Un direttore di ufficio postale, prima sospeso per 'irregolarità contabili' legate a un ammanco di cassa, viene poi licenziato dopo una condanna penale per essersi appropriato di quelle stesse somme. Il lavoratore si oppone, invocando il divieto di bis in idem disciplinare. La Corte di Cassazione ha però confermato la legittimità del licenziamento. I giudici hanno stabilito che i fatti contestati erano diversi: la prima sanzione riguardava la cattiva gestione e la mancata vigilanza (irregolarità), mentre la seconda, più grave, puniva l'atto doloso di appropriazione, un fatto distinto e accertato solo con la sentenza penale. Nessuna doppia punizione per lo stesso fatto.
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