Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la divisione di competenza in materia di giurisdizione ordini professionali. Analizzando un caso relativo all'Ordine dei Biologi, la Corte ha stabilito che la contestazione del decreto ministeriale di scioglimento di un organo direttivo spetta al giudice amministrativo (TAR). Invece, le controversie sulla validità delle successive operazioni elettorali sono di competenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), un organo di giurisdizione speciale. La decisione sottolinea la distinzione tra l'esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione e la gestione delle procedure elettorali interne all'ordine.
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