Una donna rivendicava la proprietà di un terrazzo tramite usucapione, avendolo utilizzato per oltre vent'anni. Inizialmente, però, era solo un'inquilina dell'appartamento adiacente, di proprietà di un ente pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che il suo uso del terrazzo era legato al contratto di affitto dell'appartamento, configurandosi quindi come semplice detenzione e non come possesso. La regola sull'usucapione pertinenza è chiara: il bene accessorio (il terrazzo) segue la condizione giuridica del bene principale (l'appartamento). Essendo solo detentrice dell'appartamento, non poteva essere considerata possessore del terrazzo, impedendo così l'avvio del periodo utile per l'usucapione.
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