Una Diocesi ha ricevuto avvisi di accertamento per tributi dovuti da due Parrocchie, enti con autonoma personalità giuridica. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica a soggetto diverso dal reale debitore è invalida. Di conseguenza, la Diocesi non aveva la legittimazione a essere parte del processo, che non poteva quindi essere iniziato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con compensazione delle spese legali.
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