L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari. La vittima, che aveva denunciato un'aggressione e la rapina del proprio telefono cellulare, era successivamente diventata irreperibile. L'Imputato sosteneva l'inutilizzabilità di tali verbali per violazione delle norme processuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la legittimità della lettura degli atti a causa dell'imprevedibile irreperibilità della persona offesa. Il racconto della vittima trova inoltre piena conferma in numerosi riscontri oggettivi, come il referto medico del pronto soccorso, le fotografie delle lesioni e i tabulati telefonici. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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