Nel corso di un procedimento penale davanti al Giudice di Pace, emerge un difetto di notifica alla persona offesa. Il giudice rinvia l'udienza e ordina al Pubblico Ministero di cercare la vittima e rinnovare la notifica. Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza ritenendola un atto abnorme nel processo penale, poiché la legge attribuisce al giudice il compito di rinnovare le notifiche. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Pur riconoscendo che il provvedimento del Giudice di Pace è illegittimo, la Corte stabilisce che esso non costituisce un atto abnorme nel processo penale. L'atto non è estraneo all'ordinamento e non determina un blocco insuperabile del processo, potendo il Pubblico Ministero procedere con la notifica. Di conseguenza, l'ordinanza non poteva essere impugnata autonomamente prima della sentenza finale.
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