L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi IVA, IRAP e IRPEF nei confronti di una società di commercio all'ingrosso e dei suoi soci. La Guardia di Finanza aveva rilevato forti discrepanze tra le merci in magazzino e le scritture contabili, oltre a percentuali di ricarico anomale. I contribuenti hanno impugnato gli atti, sostenendo che la regolarità formale della contabilità vietasse l'accertamento induttivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'ufficio finanziario può legittimamente ricorrere all'accertamento induttivo puro quando la contabilità, sebbene formalmente corretta, risulti complessivamente inattendibile e antieconomica. Inoltre, la perizia di parte non vincola il giudice, costituendo un semplice indizio.
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