La Procura ha disposto il sequestro probatorio di dispositivi informatici e telefoni appartenenti all'amministratore di una società di servizi ambientali, indagato per reimpiego di capitali illeciti con l'aggravante mafiosa. L'indagato ha contestato il provvedimento, lamentando la violazione del principio di proporzionalità per l'assenza di un termine prefissato di selezione dei dati e la mancata indicazione iniziale di specifiche parole chiave. Il Tribunale del riesame ha confermato il vincolo reale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'indagato. I giudici hanno chiarito che, nelle indagini complesse, l'organo inquirente deve sequestrare l'intero supporto fisico per estrarre la copia forense senza alterazioni. Il decreto risulta legittimo se indica criteri di ricerca precisi, garantisce la futura restituzione dei dati estranei al reato e prevede una scansione operativa rigorosa.
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