La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46935/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di due imputati, condannati rispettivamente per reati contro la persona e contro l'amministrazione della giustizia. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente un riesame dei fatti. Le valutazioni sulla gravità del reato, necessarie per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e della sospensione condizionale della pena, costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili in Cassazione se logicamente motivati, come nel caso di specie.
Continua »