La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'imputato lamentava una pena eccessiva e la mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte ha stabilito che la valutazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se motivato. Inoltre, ha chiarito che non vi è violazione del divieto di peggioramento della pena (reformatio in peius) se il giudice d'appello, pur modificando il reato in uno più grave (da riciclaggio tentato a ricettazione consumata), conferma la stessa sanzione. Infine, per la ricettazione di assegni, la gravità si valuta sull'importo facciale del titolo, non sul suo effettivo incasso.
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