La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di revoca di una precedente condanna per "abolitio criminis", il giudice dell'esecuzione deve procedere a una nuova e completa valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena, anche se precedentemente negata. La cancellazione del reato che costituiva l'ostacolo principale trasforma la situazione giuridica, imponendo di riesaminare il beneficio alla luce dei soli precedenti penali residui, come le condanne a pena pecuniaria oggetto di riabilitazione, che non sono di per sé ostative.
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