L'Imputato ha concordato una pena per furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, ha fatto ricorso sostenendo che l'attenuante del vizio parziale di mente non fosse stata applicata a tutti i singoli reati del reato continuato, ma solo a quello principale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel silenzio del provvedimento, l'attenuante legata al vizio parziale di mente si considera applicata all'intero trattamento sanzionatorio. Inoltre, in sede di patteggiamento, non è possibile contestare in Cassazione semplici errori di calcolo della pena concordata, a meno che non si tratti di una pena del tutto illegale. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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