La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento. L'ordinanza sottolinea che, a seguito della riforma del 2017 (art. 448, co. 2-bis c.p.p.), l'appello patteggiamento è limitato a casi specifici, escludendo censure generiche sull'eccessività della pena concordata o sull'erronea qualificazione giuridica, a meno che l'errore non sia manifesto. La Corte ribadisce che la pena patteggiata, essendo frutto di un accordo, non può essere rimessa in discussione dalle parti.
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