Due imputati, condannati in appello per spaccio di cocaina, avevano concordato la pena con il pubblico ministero tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato in un'ipotesi di minore gravità. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude la possibilità di proporre successive contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale o vizi nella formazione della volontà. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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