L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena base da parte della Corte di appello. Il ricorrente lamentava la mancata riduzione della sanzione dopo l'esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la determinazione della pena base al di sotto della media edittale non richiede una motivazione analitica basata sui criteri dell'articolo 133 del codice penale. In questi casi, infatti, è sufficiente un generico richiamo all'adeguatezza della sanzione. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto congrua la pena inflitta, giustificata dai numerosi precedenti penali del soggetto, condannando quest'ultimo anche al pagamento delle spese processuali.
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