La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato personalmente da un avvocato, parte offesa in un procedimento penale. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone il patrocinio di un difensore iscritto all'albo speciale per tutti i ricorsi in Cassazione, senza eccezioni, anche per chi possiede la qualifica professionale. L'inosservanza di tale regola procedurale comporta la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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