Un uomo, condannato per il reato di evasione, ha presentato ricorso in Cassazione firmando personalmente l'atto per contestare la decisione del giudice d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme introdotte nel 2017, la legge vieta il ricorso firmato personalmente dall'imputato. L'atto di impugnazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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