La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14945/2024, ha corretto un proprio precedente provvedimento per un errore materiale. Nella sentenza originaria, pur accogliendo il ricorso della parte civile, era stata omessa la condanna dell'imputato al rimborso delle spese legali. La Corte ha chiarito che tale condanna è una conseguenza obbligatoria e accessoria della decisione, procedendo quindi a integrare la sentenza con la liquidazione delle spese per il grado di appello e per il giudizio di legittimità. Si tratta di una correzione di natura puramente tecnica, che non incide sul merito della causa.
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