Una ricorrente, condannata per diffamazione, tenta la ricusazione del giudice assegnato al suo appello in Cassazione. Adduce come motivo l'inimicizia, derivante dal fatto che il giudice aveva lavorato negli stessi uffici della parte civile. La Corte di Cassazione dichiara la richiesta di ricusazione del giudice inammissibile per tre motivi: è stata presentata fuori termine, si basa su motivi non consentiti dalla legge per la ricusazione (le 'gravi ragioni di convenienza') ed è priva di prove adeguate a dimostrare l'inimicizia. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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