Tre avvocate hanno impugnato il decreto del Tribunale che riconosceva solo parzialmente la liquidazione compensi professionali per l'assistenza prestata a un fallimento. Le professioniste avevano svolto attività preliminare per un'azione di responsabilità, ma il mandato era cessato prima dell'inizio della causa. Il Tribunale ha escluso il compenso per la fase introduttiva, curata da altri legali, e per l'attività stragiudiziale non provata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, senza un accordo scritto specifico, si applicano i parametri ministeriali minimi in caso di prestazione incompleta. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere della prova per le trattative transattive spetta al professionista e che la fase introduttiva postula l'effettivo deposito degli atti.
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