Una lavoratrice ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa di lavoro. La Corte d'appello ha riconosciuto l'indennizzo per il ritardo, ma ha negato il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato lavoro, ritenendolo di competenza del giudice del lavoro. Inoltre, ha liquidato le spese legali in misura ridotta. La Corte di Cassazione ha confermato il rifiuto del danno patrimoniale, poiché non direttamente causato dalla lentezza del processo. Tuttavia, ha accolto il ricorso sulle spese legali: i giudici d'appello hanno applicato in modo errato i parametri forensi, liquidando un compenso inferiore ai minimi di legge. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare correttamente i compensi dell'avvocato.
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