Un Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 1998. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, pur rigettando l'appello dell'Ufficio, ha stabilito che la cartella, se non preceduta da un atto motivato, deve contenere tutte le indicazioni necessarie (tassi d'interesse e criteri di calcolo). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la cartella era stata preceduta da avvisi di accertamento completi. La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rinviando la questione della Motivazione cartella di pagamento alle Sezioni Unite per una decisione definitiva.
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