Un imprenditore contesta l'applicazione dell'aggravante mafiosa in un caso di illecita concorrenza, sostenendo di non essere a conoscenza dell'intervento di un esponente criminale a suo favore. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che la condotta iniziale e il successivo intervento, avendo un fine comune, non possono essere separati. La valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria, che include l'aggravante mafiosa, è confermata come logica e non riesaminabile nel merito.
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