La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di alcuni terzi proprietari che avevano proposto un'opposizione atti esecutivi lamentando la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato. La Corte ha stabilito che, per i vizi formali, non è sufficiente lamentare l'irregolarità, ma è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, cosa che i ricorrenti non avevano fatto. Ha inoltre chiarito i criteri per la prova della titolarità del credito in caso di cessioni in blocco.
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