Una società creditrice, cessionaria di un credito derivante da una sentenza, avvia un'esecuzione. Il debitore si oppone eccependo in compensazione un proprio credito, di importo maggiore, originato dalla medesima sentenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31130/2023, ha stabilito che la compensazione in sede esecutiva non è ammissibile quando i crediti reciproci derivano dallo stesso titolo giudiziale che li ha considerati autonomi. Tale eccezione doveva essere sollevata nel giudizio di cognizione, impugnando la sentenza che non aveva operato la compensazione.
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