Il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato, senza fissare alcuna udienza preventiva, l'estinzione dei reati per i quali una condannata aveva in passato concordato la pena tramite patteggiamento. Il Pubblico Ministero ha contestato la decisione proponendo direttamente ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la scelta di rivolgersi subito ai giudici di legittimità è errata, poiché la legge impone di attivare prima il riesame nel merito. Tuttavia, in forza del principio generale di conservazione degli atti processuali, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso ma lo ha convertito d'ufficio in opposizione al giudice dell'esecuzione. Gli atti sono stati pertanto rimessi al Tribunale di merito affinché proceda a instaurare un regolare contraddittorio tra le parti.
Continua »