La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso contro un decreto di inammissibilità di un'opposizione all'archiviazione. Invece di annullare il ricorso, la Corte lo ha riqualificato come reclamo avverso archiviazione, applicando il principio del *favor impugnationis*. Ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale competente per la prosecuzione del procedimento corretto, come previsto dall'art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
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