Una società debitrice ha impugnato l'aggiudicazione di un bene immobiliare pignorato, venduto a un prezzo inferiore rispetto alla stima iniziale a seguito di vari ribassi d'asta. La debitrice ha richiesto la sospensione della vendita per prezzo ingiusto ex art. 586 c.p.c., lamentando anche difetti di pubblicità e il mancato versamento dell'IVA da parte del creditore aggiudicatario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la riduzione del prezzo derivante da regolari esperimenti d'asta non giustifica il blocco della vendita. Inoltre, il creditore intervenuto può liberamente partecipare all'asta e l'eventuale mancato versamento dell'IVA non comporta la decadenza dall'aggiudicazione, trattandosi di un aspetto tributario estraneo alla determinazione del prezzo d'asta e riservato al giudice tributario.
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