La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inammissibilità di una richiesta di patteggiamento, presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale, non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'intera opposizione. La Corte ha chiarito che, una volta proposta opposizione, il decreto penale perde la sua efficacia e il procedimento deve proseguire. Pertanto, il giudice, respinta la richiesta di rito alternativo, deve disporre la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito immediato, e non dichiarare esecutivo il decreto originario. La sentenza annulla il provvedimento che aveva erroneamente dichiarato l'esecutività del decreto.
Continua »