La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari. L'imputato aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna inviando l'atto tramite posta elettronica certificata (PEC) nel maggio 2020. I giudici hanno chiarito che, all'epoca dei fatti, la legge non consentiva l'uso della PEC per il deposito di impugnazioni penali, nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il principio di tassatività delle forme impone infatti il rispetto rigoroso delle modalità ordinarie di presentazione degli atti di impugnazione. Di conseguenza, l'opposizione è stata considerata non valida e la condanna è diventata definitiva, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »