Un dipendente pubblico, al compimento dei 65 anni, viene messo a riposo dall'Ente Previdenziale. Il lavoratore si oppone, sostenendo il suo diritto al trattenimento in servizio per un altro anno, in virtù della cosiddetta 'finestra mobile' introdotta dalla legge, che posticipava di 12 mesi l'accesso alla pensione. La Corte di Cassazione dà ragione al dipendente. Stabilisce che la finestra mobile posticipa automaticamente la data di pensionamento e, di conseguenza, il lavoratore ha diritto a rimanere al lavoro per quel periodo. L'Ente non può forzare il pensionamento anticipato, neanche se il lavoratore avesse maturato i requisiti per la pensione di anzianità, poiché quest'ultima richiede una domanda specifica che non era stata presentata. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve risarcire il danno.
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