La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16141/2024, ha stabilito che la comunicazione via PEC della morte di una parte, inviata dal suo avvocato alle controparti, equivale a una notifica formale e fa scattare immediatamente l'interruzione del processo. Di conseguenza, il termine per la riassunzione decorre da tale data, e un deposito tardivo dell'atto di riassunzione comporta l'estinzione del giudizio. La Corte ha chiarito che l'assenza del certificato di morte o l'intenzione di formalizzare la dichiarazione in udienza non inficiano l'efficacia della comunicazione.
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