Un ente previdenziale chiedeva il rimborso di imposte versate in eccesso, sostenendo di dover applicare una tassazione agevolata (c.d. "rendita figurativa") per i redditi derivanti dalla locazione di suoi immobili storici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la natura dell'ente è istituzionalmente non commerciale. Di conseguenza, i proventi delle locazioni sono qualificati come redditi fondiari e non redditi d'impresa, dando diritto all'applicazione del regime fiscale speciale per gli immobili storici di un ente previdenziale. L'onere di provare un'eventuale natura commerciale dell'attività spettava all'Amministrazione finanziaria, che non ha fornito tale prova.
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