La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33020/2024, ha stabilito che per l'applicazione del regime del margine su veicoli usati acquistati da altri paesi UE, non è sufficiente un affidamento acritico alle dichiarazioni del fornitore. Se le fatture presentano elementi contraddittori, come diciture che suggeriscono una cessione intracomunitaria, il contribuente ha l'onere di svolgere ulteriori verifiche per dimostrare la propria buona fede e il diritto a beneficiare del regime speciale. La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dato ragione a una società di rivendita auto, sottolineando che l'onere della prova in un regime derogatorio spetta interamente al contribuente.
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