I Committenti hanno contestato il saldo richiesto dall'Appaltatore per l'installazione di un impianto termico, lamentando difetti e lavori incompiuti. Nel corso del giudizio, la perizia tecnica ha individuato anche difetti non espressamente contestati dalle parti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la consulenza tecnica non può mai sostituire il dovere dei privati di indicare in modo specifico le proprie doglianze. Il giudice deve infatti valutare unicamente i difetti contestati tempestivamente e in modo preciso nei documenti di causa. In materia di vizi dell'appalto e onere di allegazione, chi richiede il risarcimento o la riduzione del prezzo deve specificare con esattezza ogni singolo difetto riscontrato, senza poter fare affidamento sulle successive scoperte del perito. Per questa ragione, il ricorso dei Committenti è stato dichiarato inammissibile, confermando l'obbligo di saldare il compenso dovuto per i lavori eseguiti.
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