Una cittadina ha richiesto l'erogazione dell'assegno sociale, lamentando di non percepire più l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge. L'Ente Previdenziale ha respinto la domanda per il superamento delle soglie reddituali previste dalla legge. La richiedente ha impugnato la decisione sostenendo che nel calcolo non si dovessero includere le somme per i figli e presentando una dichiarazione dell'ex marito che attestava il mancato versamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell'assegno sociale e limiti di reddito, rientrano nel calcolo anche gli assegni per i figli, benché esenti da imposte. Inoltre, la dichiarazione rilasciata all'ente dall'ex coniuge costituisce prova liberamente valutabile dal giudice e non prova legale vincolante. Di conseguenza, la richiedente perde la causa e non ottiene il sussidio assistenziale.
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