L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esenzione IVA sui contributi ricevuti da una società (L'Azienda) dalla Regione Siciliana per il distacco di personale. I giudici di merito avevano dato ragione a L'Azienda, sostenendo la natura pubblica delle operazioni e il mero rimborso dei costi. La Cassazione, invece, ha stabilito che una società, anche se a partecipazione pubblica, opera in modo indipendente e le sue attività di distacco personale sono economiche e soggette a IVA se esiste un nesso diretto tra servizio e pagamento. La precedente norma che escludeva l'IVA per il solo rimborso costi va disapplicata. La sentenza è stata cassata con rinvio per verificare tale nesso, ridefinendo l'applicazione dell'IVA distacco personale.
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