La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30661/2023, ha rigettato il ricorso di un correntista contro un istituto di credito, confermando un principio fondamentale: nell'azione per la restituzione di somme indebitamente pagate, l'onere della prova correntista impone al cliente di produrre la serie completa degli estratti conto. La mancata produzione di tale documentazione ricade sul correntista stesso. Di conseguenza, il ricalcolo del saldo deve partire dal primo estratto conto a debito disponibile, anche se ciò risulta svantaggioso per il cliente.
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