La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4930/2024, ha stabilito che l'onere della prova sui contributi previdenziali spetta all'ente impositore quando la pretesa si fonda su un contratto collettivo specifico, come quello provinciale. Se l'ente non produce tale contratto, la sua richiesta di maggiori contributi e la conseguente revoca degli sgravi sono infondate. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che il datore di lavoro non deve provare un fatto negativo, ma è l'ente creditore a dover dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
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