La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso commissario giudiziale spetta sempre, anche al professionista che subentra in un incarico già avviato. È illegittimo negare il compenso sulla base del fatto che i predecessori siano stati liquidati per attività 'espletata ed espletanda'. La liquidazione deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità, valutando l'effettiva opera prestata dal singolo professionista, inclusa l'attività di vigilanza post-omologa. La Corte ha cassato il decreto del Tribunale che aveva negato il compenso, rinviando per una nuova valutazione.
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