Una società cooperativa che gestiva un parcheggio scoperto a pagamento ha contestato l'applicazione della tassa rifiuti (Tarsu), sostenendo che l'area dovesse avere una tariffa inferiore rispetto ai garage al chiuso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16287/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo la legittimità della scelta del Comune. La Corte ha chiarito che i comuni godono di discrezionalità tecnica nel creare categorie tariffarie basate su una simile potenzialità di produzione di rifiuti. La tassazione dei parcheggi scoperti è stata quindi equiparata a quella dei garage, poiché la produzione potenziale di rifiuti è considerata analoga. Spetta al contribuente dimostrare concretamente una produzione di rifiuti inferiore per ottenere riduzioni.
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