Una società edilizia ha citato in giudizio un Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata azione dell'ente nel ripristinare la viabilità di una strada pubblica, bloccata da un privato. La Corte di Cassazione, decidendo sulla questione della giurisdizione per omissione del Comune, ha stabilito che la competenza è del giudice amministrativo. La Corte ha chiarito che la controversia non riguarda una semplice violazione del dovere di custodia, ma l'omesso esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione, ledendo così un interesse legittimo del privato.
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